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D.M. 09/11/2004
2. Per le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, si verifica l'acquisizione gratuita a favore del soggetto gestore, il quale predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Al fine di coordinare quanto previsto dalla legge quadro sulle aree protette, relativamente alla tutela e salvaguardia degli ambiti territoriali ricompresi nelle aree marine protette, con le competenze - in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti - di cui alla legge della regione Liguria del 28 aprile 1999, n. 13, gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione territoriale degli assetti costieri nonchè i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, relativi ai comuni ricadenti nell'area marina protetta, sono realizzati mediante concertazione con il soggetto gestore dell'area marina protetta.
Art. 13. - Monitoraggio e aggiornamento
1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del presente decreto che concernono la perimetrazione, la zonazione, i regimi di tutela e le finalità istitutive alle esigenze ambientali e socio- economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le necessarie modifiche.
Art. 14. - Sorveglianza
1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonchè dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.
Art. 15. - Sanzioni
1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e delle disposizioni emanate dal soggetto gestore dell'area marina protetta di «Cinque Terre» si applica quanto previsto dalla vigente normativa.
Roma, 9 novembre 2004 Il Ministro: Matteoli ALLEGATO Vedere planimetria a pagina seguente.
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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